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Il Codice della proprietà industriale (D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2004 a norma dell'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza». È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 19 marzo 2005. Sostituisce, abrogandola, la disciplina precedente in materia di marchi, invenzioni, disegni, modelli di utilità. In sintesi, il nostro Codice della proprietà intellettuale e industriale conserva la sua tradizionale struttura, aggiornata al nuovo quadro legislativo. La Prima Parte, denominata «Disciplina generale» contiene, come in passato, i riferimenti al codice civile, al codice di procedura civile, al codice penale e ai trattati comunitari. La Seconda Parte, denominata «Disciplina speciale», si aggiorna e rinnova nel quadro della riforma. In sostanza la «Disciplina speciale» si articola ormai nel Codice e nelle norme sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), cui si affiancano, per completezza, le norme sulla concorrenza e sulla pubblicità. Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, la «proprietà industriale » comprende i marchi e gli altri segni distintivi (e quindi, anche se non espressamente menzionate, la ditta e l'insegna), le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate, le biotecnologie e le nuove varietà vegetali. La Terza Parte, denominata «Rassegna di giurisprudenza», particolarmente apprezzata dai pratici, riporta una scelta di circa dieci anni di massime della Suprema Corte in tema di diritti di proprietà industriale. L'Opera è aggiornata sino alla G.U. del 20 giugno 2012. Lettori e-reader con poca capacità di calcolo sono sconsigliati.